Art. 4.
(Formazione del personale).

      1. Dopo l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 34-bis. - (Albo nazionale dei formatori) - 1. Il Ministro della sanità istituisce, con proprio decreto, l'albo nazionale dei formatori, al quale possono accedere coloro che dimostrano di possedere i requisiti specifici ottenuti attraverso esperienze documentabili.

 

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      2. Le regioni, per l'attuazione dei programmi di formazione previsti nei piani sanitari regionali, identificano le istituzioni pubbliche e private che hanno svolto attività formativa specifica nell'ultimo quinquennio».

      2. L'istituzione dell'albo nazionale dei formatori e i provvedimenti delle regioni di cui all'articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, introdotto dal comma 1 del presente articolo, devono essere attuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.